Cartella esattoriale

  • Servizio attivo

Riscossione coattiva dei verbali del Codice della Strada e delle Ordinanze – ingiunzioni per violazioni amministrative non pagate


A chi è rivolto

Tutti i cittadini (residenti e non) che non hanno provveduto entro il termine di 60 (sessanta) giorni al pagamento di un verbale per violazione al Codice della Strada e per le violazioni amministrative non Codice delle Strada e che non abbiano proposto ricorso avverso il verbale.

Descrizione

Il Comune, per la riscossione coattiva delle sanzioni per violazioni del codice della strada si avvale della procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all’albo. La somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore.

L'attività di riscossione coattiva può consistere anche nel fermo amministrativo del veicolo, in pignoramenti presso terzi solo sui redditi da lavoro dipendente (quinto dello stipendio), nell' iscrizione di ipoteca immobiliare per i crediti sopra i 5.000,00 Euro, nel pignoramento immobiliare per i crediti sopra gli 8.000,00 Euro, nel pignoramento autoveicoli, come da circolari Min. Fin. n. 215 del 27 novembre 2000 e n. 98 del 20.11.2001, per crediti superiori a 1.000,00 Euro.

Prima di procedere all'emissione del ruolo l'Ufficio Verbali provvede, mediante sollecito di pagamento, a ricordare agli interessati l'esistenza del debito estinguibile mediante il pagamento del doppio della somma indicata nel verbale, comprese le spese di procedimento, ma senza le maggiorazioni semestrali.

Come fare

Nel caso in cui il cittadino ritenga illegittima la pretesa del pagamento perché ha già provveduto nei tempi stabiliti al pagamento della sanzione ovvero per altri motivi (vizi di forma e di notificazione dell’atto – sopravvenienza di fatti estintivi del diritto oggetto di esecuzione e non più il merito del provvedimento che fa dato origine al credito), deve presentare istanza di annullamento.

Cosa serve

Per richiedere l'annullamento totale o parziale della cartella esattoriale, è necessario far pervenire:

  • copia dell’avvenuto pagamento del verbale che ha dato origine al ruolo.

Cosa si ottiene

In caso di pagamento: conclusione del procedimento sanzionatorio.

In caso di accoglimento dell’istanza di annullamento: sgravio totale o parziale della cartella esattoriale

Tempi e scadenze

Per opporsi a un’ingiunzione di pagamento si può presentare ricorso, entro 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione, depositando un atto di citazione presso il giudice competente a livello territoriale.

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Ulteriori informazioni

In caso di temporanea difficoltà socio-economica è possibile chiedere la concessione, la proroga o la revisione della rateazione del pagamento. L’istanza va presentata al concessionario del servizio e non al Comune.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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